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Non è abusiva la scissione parziale non proporzionale di una società con successiva cessione delle partecipazioni nella società scissa

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Non è abusiva la scissione parziale non proporzionale di una società con successiva cessione delle partecipazioni nella società scissa

lunedì, 31 luglio 2017
In risposta ad una istanza di interpello l’Agenzia delle entrate, nella Ris. n. 97/E del 25 luglio 2017, ha valutato i profili di eventuale abusività ai sensi dell’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, di un’operazione di scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e di successiva cessione di tutte le partecipazioni della scissa, rimasta titolare, all’esito della scissione, del solo ramo operativo, da parte dei relativi soci (due persone fisiche non imprenditori – titolari entrambi di una partecipazione cd. qualificata ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R. – e una società di capitali (società per azioni) il cui capitale sociale è ripartito sostanzialmente tra le stesse persone fisiche).

In riferimento al comparto delle imposte dirette l’Agenzia delle entrate non rinviene l’esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 212 del 2000, in una scissione parziale proporzionale – come quella rappresentata nell’istanza – tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell’azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci-persone fisiche poiché il legislatore consente diverse strade, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale; la cessione post scissione della totalità delle partecipazioni della società istante (rimasta titolare dell’azienda relativa al solo ramo operativo) da parte del socio-società e dei soci-persone fisiche non imprenditori, non integra alcun "indebito risparmio d’imposta" e pertanto l’operazione non può essere considerata abusiva.

Affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto è però necessario che la scissione si caratterizzi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.

Per quanto riguarda invece l’imposta di registro l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di non dover compiere alcuna valutazione in ordine alla possibile natura abusiva dell’operazione in quanto nell’ambito di detto comparto impositivo le regole da applicare per la corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione sono dettate dall’art. 20 (interpretazione degli atti) del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in base al quale "L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".
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