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Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC per la notifica degli atti

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Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC per la notifica degli atti

lunedì, 03 luglio 2017
Con Provv. direttoriale del 28 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell’agente della riscossione.

Al riguardo si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 – introdotto dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 – i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC possono comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari (ovvero è intestatario uno dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati).

Con la comunicazione dell’indirizzo PEC il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi del citato art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, a decorrere dal 1° luglio 2017e degli altri atti previsti dalla norma presso detto indirizzo PEC.

Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

L’indirizzo PEC comunicato non è peraltro utilizzabile per le predette notifiche se il richiedente risulta titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Gli atti possono essere notificati all’indirizzo PEC comunicato con le modalità descritte nel presente Provvedimento, solo dopo che l’indirizzo risultante dall’INI-PEC è stato rimosso da tali archivi.
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