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Rientro in Italia di ricercatori – Estensione del periodo agevolabile in caso di immobile ricevuto in donazione

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Rientro in Italia di ricercatori – Estensione del periodo agevolabile in caso di immobile ricevuto in donazione

mercoledì, 28 ottobre 2026

Con la risposta all’interpello 23 ottobre 2026, n. 190, l’Agenzia Entrate ha chiarito  che, considerata l'identità di ratio del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' e degli ''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero'', anche ai fini dell'allungamento del periodo di applicazione degli incentivi in questione (art. 44, comma 3-ter, del D.L. n. 78/2010), l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia deve essere effettuata dal docente o dal ricercatore a titolo oneroso.

La fattispecie 

Nel caso in trattazione, l’istante, che in passato è stato residente all'estero ove ha svolto  attività di ricerca, fa presente di avere nuovamente trasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal mese di dicembre 2020 e di aver fruito, dal periodo d'imposta 2021, degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010 (legge n. 122/2010).

L’istante che ha ricevuto in donazione un immobile allo stato ''grezzo'' sul quale ha eseguito  interventi ''di finitura'' per renderlo abitabile e in cui ha stabilito, nel mese di giugno 2022, la propria dimora abituale, chiede se tale circostanza integri il presupposto per fruire dell'estensione del periodo agevolabile previsto dall’art. 44, comma 3-ter, del D.L. n. 78/2010.

Il contribuente ritiene che la donazione può consentire l’estensione temporale del regime agevolato, dal momento che il comma 3-ter dell’art. 44 fa riferimento al soggetto che diventa proprietario di un’unità immobiliare residenziale in Italia, senza specificare espressamente che l’acquisto debba avvenire a titolo oneroso.

Profilo normativo

Si premette, riguardo all’aspetto normativo, che l’art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, riconosce un regime fiscale di favore a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi attività di ricerca o docenza.

In presenza dei requisiti richiesti dalla norma, il 90% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo derivanti dall’attività agevolata è escluso dalla formazione del reddito imponibile.

Quanto alla durata, il comma 3 prevede l’applicazione del beneficio:

  • nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa fiscalmente residente in Italia;
  • nei cinque periodi d’imposta successivi, purché la residenza fiscale rimanga in Italia.

Il successivo comma 3-ter, introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita),  legge n. 58/2019, prevede invece durate più ampie per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal 2020.

In particolare, in presenza del requisito immobiliare, il regime può essere applicato nel periodo d’imposta del trasferimento e nei sette periodi d’imposta successivi.

La norma fa riferimento ai docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza oppure nei dodici mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dall’interessato oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Si specifica che la durata dell’agevolazione va conteggiata per periodi d’imposta e non come semplice passaggio “da 5 a 7 anni”. Il regime ordinario si applica nell’anno in cui il docente o ricercatore trasferisce la residenza fiscale in Italia e nei cinque periodi d’imposta successivi. In presenza delle condizioni previste dal comma 3-ter, tra cui il requisito immobiliare, il beneficio si estende invece all’anno del trasferimento e ai sette periodi d’imposta successivi. Si passa così da sei a otto periodi d’imposta complessivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Soluzione delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate respinge il parere esposto dal contribuente.

A tal fine, nella propria soluzione operativa, per chiarire la portata del requisito immobiliare, l’Agenzia delle Entrate richiama nella Risposta in esame, l’interpretazione già fornita con la Circolare n. 33/E/2020 in materia di regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, caratterizzato da disposizioni sostanzialmente sovrapponibili. In tale documento è stato precisato che il requisito non è soddisfatto in caso di acquisizione della sola nuda proprietà o del solo usufrutto e che, ai fini dell’estensione del beneficio, è necessario acquisire direttamente l’intera proprietà dell’immobile, nella misura del 100% sin dalla stipula dell’atto, a titolo oneroso.

Le Entrate ritengono che anche per gli incentivi destinati a docenti e ricercatori l’acquisizione dell’immobile debba avvenire a titolo oneroso.

Di conseguenza, la donazione – atto a titolo gratuito - non costituisce titolo idoneo a soddisfare il requisito richiesto per l’estensione del periodo agevolabile, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato successivamente completato e adibito a dimora abituale.

Nel caso esaminato, pertanto, il contribuente non può beneficiare del prolungamento previsto.

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