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Tassazione sostitutiva IRPEF e addizionali su premi di produttività e partecipazione agli utili

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Tassazione sostitutiva IRPEF e addizionali su premi di produttività e partecipazione agli utili

giovedì, 11 giugno 2026

Con la Risoluzione 9 giugno 2026, n. 22, l’Agenzia delle Entrate afferma che il nuovo tetto di 5.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2026 deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati.

La questione

Si premette che il documento di prassi in oggetto origina da alcuni quesiti pervenuti all'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 199 del 2025 (legge di Bilancio 2026) al regime di tassazione sostitutiva previsto per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2026 e 2027.

In particolare, i commi da 182 a 190 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) hanno introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali ai premi di produttività e alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (originariamente l’imposta era fissata al 10% e trovava applicazione entro il limite di 2.000 euro lordi, elevabile a 2.500 euro nelle aziende che prevedevano il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Il comma 184, nello specifico, riconosce al dipendente non soltanto la possibilità di beneficiare della tassazione sostitutiva, ma anche la facoltà di scegliere se ricevere il premio in denaro oppure sotto forma di beni e servizi. In tale contesto, il legislatore ha previsto che determinati benefit disciplinati dall'art. 51 del TUIR non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non siano soggetti all'imposta sostitutiva, anche quando siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione totale o parziale del premio di produttività.

Si ricorda poi che nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte per modificare sia l'aliquota sia il limite massimo di importo agevolabile.

La Risoluzione in esame richiama tale evoluzione normativa, ricordando che il limite è stato elevato da 2.000 a 3.000 euro dalla legge di Bilancio 2017 e che, negli anni successivi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata progressivamente ridotta fino al 5%.

La principale novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 è contenuta nell'art. 1, comma 9, che dispone che, per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sia applicabile con l'aliquota ridotta all'1% ed entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.

Soluzione delle Entrate

I quesiti pervenuti all’Agenzia delle Entrate riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

Le Entrate hanno risposto chiarendo al riguardo che il comma 184 della legge n. 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

Pertanto, l’Agenzia Entrate ritiene in conclusione che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge n. 199/2025.

Per l'applicazione pratica delle regole e per gli aspetti non esplicitamente modificati dall’ultima  legge di Bilancio, l'Agenzia Entrate ha confermato che restano valide le istruzioni operative già fornite in passato, per quanto compatibili, con le Circolari n. 28/E/2016, n. 5/E/2018, n. 23/E/2023 e   n. 5/E/2024.

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