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Aeroporti, Trasporto Aereo (Intersind E Assaeroporti) e novità di giugno

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Aeroporti, Trasporto Aereo (Intersind E Assaeroporti) e novità di giugno

venerdì, 05 giugno 2026

A giugno 2026, per i lavoratori del Settore Aeroporti, Trasporto Aereo (Intersind E Assaeroporti), ci sono importanti novità.

L’accordo 4 giugno 2025 e l’accordo si applica al Trasporto Aereo, Sezione Handlers ed al Settore Gestori aeroportuali. Per giugno 2026, ci sono importanti scadenze:

Gestori Aeroportuali: Previdenza complementare: In coerenza con quanto definito nella Parte Generale del presente C.C.N.L., il contributo mensile aziendale verrà versato da parte del datore di lavoro solo ove la lavoratrice/lavoratore aderisca al Fondo Prevaer con il proprio contributo pari all'1% per dodici mensilità annue, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Il contributo mensile aziendale al Fondo Prevaer è pari al 2,5% per 12 mensilità annue, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità. A far data dall’1.1.2026, tale contributo sarà pari al 3,0% per 12 mensilità annue, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

Per il personale assunto a tempo determinato, qualora aderisse al sistema previdenziale Prevaer, i contributi aziendale ed individuale di cui al presente articolo troveranno applicazione una volta superato il periodo di prova.

Nei confronti del personale neo-assunto le Aziende forniranno le opportune informazioni riguardanti la facoltà di destinazione del TFR alla previdenza complementare.

Indennità giornaliera e Sezione Handlers: A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,38 giornaliere.

Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (H16 e, H24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo Art. H20, (Indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,62.

L’indennità giornaliera di cui sopra sarà incrementata nelle misure di cui alla seguente tabella e sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie:

  • Dall’1.1.2024 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista;
  • Dall’1.7.2025 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista;
  • Dall’1.6.2026 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista.

Tale indennità ha natura omnicomprensiva comprendendo i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del T.F.R..

Nota a verbale

In relazione all'Accordo di rinnovo contrattuale 18.12.1980 l'indennità giornaliera assorbe a tutti gli effetti l'E.D.R. di euro 6,19 di cui all'Accordo Interconfederale 4.2.1975 e all'Accordo Aigasa 12.3.1975.

Minimi retributivi e Sezione Handlers: Ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, Sezione Handlers del C.C.N.L. per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività aeroportuali, vengono definiti gli incrementi dei nuovi minimi contrattuali riferiti al 4° livello parametrale:

  • euro 55,00 lordi a decorrere da Gennaio 2024;
  • euro 40,00 lordi a decorrere da Luglio 2025;
  • euro 45,00 lordi a decorrere da Giugno 2026.

Tali incrementi non hanno incidenza sugli istituti variabili ed incentivanti per i quali si farà riferimento a quanto definito all’art. H10 per tutta la vigenza dell’attuale parte economica.

Per compensare il mancato rinnovo della parte economica nel periodo di riferimento, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla firma del presente Accordo - a condizione che il rapporto permanga sino alla data di erogazione - un importo economico una tantum pari a euro 500/00 lordi o, in alternativa, a scelta del lavoratore manifestata per iscritto all’azienda, un importo a titolo di welfare aziendale pari a euro 650,00 lordi.

Ove il lavoratore opti per l’una tantum, l’importo sarà corrisposto nel mese di Dicembre 2023, ove opti invece per il welfare aziendale, l’importo di euro 650,00 lordi potrà essere fruito nell’anno 2024.

Tali somme verranno riproporzionate rispetto all’1.12.2023 in caso di assunzione a tempo indeterminato successiva all’1.7.2017 (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero).

Tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto non hanno alcuna incidenza, ai sensi del D.L. 318 del 16.6.1996 convertito nella l. 29 luglio 1996, n. 402 su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il T.F.R..

Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in relazione alla durata della prestazione.

Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto in termini di decorrenza e durata del presente C.C.N.L., gli effetti economici del presente Contratto sono da considerarsi a valere sino a tutto il 30.6.2026.

Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente tabella.

Liv.

Par.

Dall’1.7.2017

Dall’1.1.2024

Dall’1.7.2025

Dall’1.6.2026

Delta su 1.7.2017

1S

270

1.668,28

1.752,65

1.814,02

1.883,05

214,77

1

245

1.513,81

1.590,37

1.646,05

1.708,70

194,89

2A

224

1.384,05

1.454,05

1.504,96

1.562,23

178,18

2B

210

1.297,55

1.363,17

1.410,90

1.464,60

167,05

3

195

1.204,87

1.265,80

1.310,12

1.359,98

155,11

4

176

1.087,47

1.142,47

1.182,47

1.227,47

140,00

5

166

1.025,68

1.077,56

1.115,28

1.157,73

132,05

6

156

963,89

1.012,64

1.048,10

1.087,98

124,09

7

140

865,03

908,78

940,60

976,39

111,36

8

126

778,53

817,90

846,54

878,76

100,23

9

100

617,88

649,13

671,86

697,43

79,55

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