Art. 21 - bis
Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni
1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte…