Art. 45
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno…