Art. 1
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 80 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo…