Art. 38
Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30…