8. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è sostituito dal seguente: « 2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 ».
9. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150…