Art. 11 bis
Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale (1)
1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli…