13. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 »;
b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti…