Art. 1
Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non…