Art. 364
Certificazione dei debiti tributari
1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata…