Art. 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alle erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e…
Normativa
Codici e leggi complementari