Art. 23 (1)
Depositi fiscali di prodotti energetici
1. Il regime del deposito fiscale e` consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonche` i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e`…
Normativa
Codici e leggi complementari