Art. 1.
1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 45 bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146 bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' disposta dal…
Normativa
Codici e leggi complementari