Art. 4
Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche
1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione…
Normativa
Codici e leggi complementari