Art. 2
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:
a) se la violazione e' punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta e' pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione e' punita con la pena della…
Normativa
Codici e leggi complementari