N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, in vigore dal 14.12.2008, con effetto dal 01.01.2009.
Si riporta di seguito il testo antecedente l'abrogazione:
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Art. 21
Informazioni valutarie per finalita' conoscitive e statistiche
[1] L'Ufficio italiano dei cambi, per finalita' conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero puo' chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del…
Normativa
Codici e leggi complementari