Art. 2
Procedure
1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:
a) individua a propone all'autorita' di bacino,…
Normativa
Codici e leggi complementari