Articolo 10 (ex articolo 5)
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle
istituzioni della Comunita'. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi
del presente trattato.
Normativa
Società