CAPO II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
SEZIONE I - Disposizioni generali
Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi (1)
1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione della comunicazione.
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di…
Normativa
Società, Codici e leggi complementari