Art. 18
Finanziamento delle camere di commercio (1)
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita` e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
c) (abrogata)
d) i diritti di segreteria sull'attivita` certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi…
Normativa
Società