Tenuta dei libri e documenti di lavoro (1)
1. Per lo svolgimento della attivita` di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta` devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita` del soggetto al quale e` stato…
Normativa
Lavoro