CAPO III
Pause, riposi e ferie
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita`. (1)
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(1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 40, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, rimasto inalterato in seguito alla…
Normativa
Lavoro