Procedura semplificata (1)
1. Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta e' stata presentata
dispone il…
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Lavoro