Art. 22
Comitato dei garanti (1)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e` rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e` composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati…
Normativa
Lavoro