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Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Normativa

Lavoro

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 22

Comitato dei garanti (1)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e` rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti e` composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati…





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