N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 14.09.2015, n. 150, in vigore dal 24.09.2015.
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Formulazione precedente:
Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i…
Normativa
Lavoro