1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8
agosto 1995, n. 335, iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' data facolta' di
utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20
del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti
posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti…
Normativa
Lavoro