1. (1) La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1
sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai
fini della determinazione della misura delle…
Normativa
Lavoro