1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi semplificati, con polizze…
Normativa
Lavoro