1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a
carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al
31 gennaio 1992 (1) ai fini del conseguimento della pensione di
vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i
periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa
prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del
settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui
all'articolo 1, comma 2, del…
Normativa
Lavoro