1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale e' tenuto al
pagamento dei contributi di cui all'art. 1 per se' e per i
coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.
2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3
dell'art. 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono
versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si
riferiscono. I conguagli tra i…
Normativa
Lavoro