1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal
comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo
assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo,
purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza,
l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza
scolastica o la…
Normativa
Lavoro