I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in
qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle
prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono
restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.
(1)
Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 -
ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15
della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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(1) N. Redaz. - La Corte Costituzionale con…
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