Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non
sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto
collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del
Codice civile o per giustificato motivo.
Normativa
Lavoro