Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di…
Normativa
Lavoro