Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori,
sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli a
creditori sono regolati negli artt. 54 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarita'
del procedimento previsto nel presente decreto.
Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla
dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di
soppressione dell'ente.
Le azioni relative si…
Normativa
Lavoro