Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia
e giustizia, di concerto, con il Ministro per le corporazioni, a
termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e
l'attuazione della presente legge.
Normativa
Lavoro