Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e` istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita` delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta` nella programmazione della ricerca informativa del Sistema…
Normativa
Codici e leggi complementari