Art. 216
(Operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, [entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa] (1). Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera…
Normativa
Codici e leggi complementari