Art. 211
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove…
Normativa
Codici e leggi complementari