1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e'…
Normativa
Codici e leggi complementari