Articolo 214
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinche' siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:
a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA e' dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a…
Normativa
Fisco