CAPO 3 - Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensita' di lavoro (1)
[Articolo 106
Gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui all'allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al piu' tardi, le aliquote ridotte previste all'articolo 98.
Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al massimo, delle categorie di cui all'allegato IV.
In casi eccezionali, uno Stato…
Normativa
Fisco