(cfr. art.39 della precedente disciplina)
Art. 42.
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari