(cfr. art.13 2 della precedente disciplina)
Art. 15.
Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche` le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari