(cfr. art.3 della precedente disciplina)
Art. 3.
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (1)
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 16(ora art. 17), salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari