(cfr. art.11 della nuova disciplina)
(Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione) (1)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10,
si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis)…
Normativa
Fisco, Lavoro, Società, Condominio, Codici e leggi complementari